OBBLIGAZIONI IN GENERALE ADEMPIMENTO PAGAMENTO IMPUTAZIONE EFFETTUATA DAL CREDITORE
SENTENZA N. 27405 DEL 13/12/2005
(Sezione Seconda Civile, Presidente V. Calfapietra, Relatore S. Bognanni)
In presenza di più debiti nei confronti di una stessa parte, se il debitore non si avvale della facoltà di dichiarare quale debito intenda soddisfare, limputazione di pagamento può essere fatta dal creditore, mentre i criteri legali di cui allart. 1193 c.c. hanno soltanto carattere suppletivo. La dichiarazione di imputazione del creditore deve essere accettata dal debitore e, se inserita nello stesso documento contenente la quietanza, la ricezione del documento da parte del debitore assume valore di prova dellaccettazione dellimputazione operata dal creditore solo se essa non viene immediatamente o prontamente contestata, atteso che la mancata tempestiva contestazione assume il valore dellacquiescenza.
| < Prec. | Succ. > |
|---|