LAVORO PUBBLICO - COLLOCAMENTO A RIPOSO - RAGGIUNGIMENTO DEL LIMITE DI ETÀ - MANCATO COMPIMENTO DEL NUMERO DI ANNI DI SERVIZIO PRESCRITTO PER LA PENSIONE - PROSECUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO - ESCLUSIONE
SENTENZA N. 25655 DEL 04/12/2006
In tema di facoltà di trattenimento al lavoro per gli impiegati che, al raggiungimento del limite di età per il collocamento a riposo, non abbiano ancora compiuto il numero di anni di servizio prescritto per il diritto a pensione, la Corte Costituzionale, con decisione n. 282 del 1991, non ha cancellato dallordinamento la disposizione dellart. 4 primo comma, del d.P.R. n. 1092 del 1973, che dispone la cessazione dal servizio per gli impiegati al compimento del sessantacinquesimo anno di età, ma ne ha limitato il contenuto precettivo, nel senso che la deroga, e quindi la facoltà di prosecuzione del rapporto di lavoro, è ammessa soltanto per il tempo strettamente necessario al raggiungimento dellanzianità minima per il diritto a pensione (v., anche, Corte cost. n. 238 del 1988) . Conseguentemente, non è data la facoltà di prosecuzione del rapporto di lavoro oltre i sessantacinque anni, allo scopo di incrementare lanzianità di servizio, giacché si tratta di bilanciare, come rilevato dal giudice costituzionale, linteresse del lavoratore al conseguimento della pensione e linteresse, anchesso costituzionalmente rilevante, alloccupazione giovanile, il quale può esser sacrificato solo ove la prosecuzione del rapporto di lavoro sia finalizzata al conseguimento della pensione.
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