CONTRATTI PEGNO - RESPONSABILITA DEL CREDITORE PIGNORATIZIO DA VIOLAZIONE DELL OBBLIGO DI CUSTOD
CONTRATTI PEGNO - RESPONSABILITA DEL CREDITORE PIGNORATIZIO DA VIOLAZIONE DELL OBBLIGO DI CUSTODIA E DEL DOVERE DI BUONA FEDE O CORRETTEZZA
SENTENZA N. 22860 DEL 30/10/2007
(Sezione Terza Civile, Presidente R. Preden, Relatore L. A. Scarano)
Risponde per violazione dellobbligo di custodia ex art. 2790 c.c., oltre che per violazione dellobbligo di correttezza o buona fede oggettiva, la banca che si limiti a consegnare allufficiale giudiziario procedente i titoli obbligazionari detenuti a titolo di pegno sui quali sia stato disposto sequestro giudiziario, senza rappresentare la sussistenza di tale precedente vincolo in suo favore e senza fare opposizione ai sensi dellart. 221 c.p.c. al fine di evitare, in assenza quantomeno di previo avviso al debitore pignorato e di previa verifica giudiziale della possibilità di adottarsi soluzione idonea a contemperare i contrapposti interessi, il proprio relativo spossessamento, inducendosi quindi a far valere nei confronti del debitore la conseguente estinzione del pegno ai fini della ricostituzione della perduta garanzia.
La S.C. afferma per la prima volta il principio di cui in massima, con riferimento a domanda proposta dal debitore pignorato nei confronti del creditore pignoratizio di risarcimento dei danni da questultimo asseritamente causatii (in ragione della difficoltà economica determinatasi per essere la sua credibilità risultata incrinata nei confronti del sistema, con maggiore difficoltà o impossibilità di fare ricorso al credito) per avere consegnato allufficiale giudiziario procedente i titoli obbligazionari detenuti in pegno, fatti oggetto di provvedimento di sequestro giudiziario, e poi richiesto la ricostituzione della perduta garanzia.
La S.C. ha ritenuto violativa della diligenza del custode ex art. 2790 c.c. la condotta mantenuta dalla banca creditrice pignoratizia, per non avere fatto quanto potuto e dovuto al fine di evitare il suo spossessamento dei titoli obbligazionari, non esibendo il documento dal quale risultava la costituzione su di essi del diritto reale di garanzia in suo favore, né manifestando opposizione al fine di determinare ladozione dei provvedimenti giudiziali del caso, con le garanzie dellart. 211 c.p.c.. Atteso che ai sensi di tale norma il giudice può disporne la citazione in giudizio ed ordinargli lesibizione del bene, dovendo "cercare di conciliare nel miglior modo possibile linteresse della giustizia col riguardo dovuto ai diritti del terzo", il creditore pignoratizio viene indirettamente a tutelare anche linteresse del debitore pignorato, alla cui salvaguardia esso è tenuto già sul piano del dovere di buona fede oggettiva o correttezza, quale impegno di solidarietà sociale in base al quale nei rapporti della vita di relazione va mantenuto un comportamento leale.
Buona fede o correttezza che costituisce altresì criterio di determinazione della prestazione contrattuale, costituendo fonte dintegrazione del comportamento dovuto, là dove impone di compiere quanto necessario o utile a salvaguardare gli interessi della controparte non rientranti in una specifica tutela giuridica, contrattuale o extracontrattuale.
leggi il test integrale della sentenza
| < Prec. | Succ. > |
|---|