ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA' - DICHIARAZIONE D'INCOSTITUZIONALITA' DEI PRIMI DUE COMMI DELL'
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA' - DICHIARAZIONE D'INCOSTITUZIONALITA' DEI PRIMI DUE COMMI DELL'ART. 5 BIS D.L. 333/92 - CONSEGUENZE SUL CALCOLO DELL'INDENNITA' DI ESPROPRIO
SENTENZA N. 26275 DEL 14/12/2007
(Sezione Prima Civile, Presidente C. Carnevale, Relatore A. Giusti)
La Corte ha preso in esame le ricadute della sentenza della Corte costituzionale n. 348/2007 (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 5-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, nonché, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale, in via consequenziale, dell'art. 37, commi 1 e 2, del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327), ancor prima delle modifiche al d.P.R. n. 327 del 2001 da parte dellart. 2, commi 89 e 90, della L. n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008), affermando che la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 5-bis cit. per contrasto con l'art. 117, primo comma, della Costituzione - introdotto dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 determina:
- la cessazione di efficacia erga omnes con effetto retroattivo della norma relativamente a situazioni o rapporti cui sarebbe ancora applicabile la norma stessa, di talché, ove sia ancora in discussione, nei giudizi pendenti, la congruità dell'attribuzione indennitaria, i relativi rapporti di credito non possono più essere regolati dalla norma dichiarata incostituzionale, a nulla rilevando l'anteriorità dell'espropriazione rispetto all'introduzione del parametro costituzionale per contrasto con il quale la disposizione legislativa è stata espunta dall'ordinamento;
- la reviviscenza dell'art. 39 della legge sulle espropriazioni n. 2359
Nellapplicazione di tale criterio in riferimento ad unarea edificabile compresa in un piano di lottizzazione non seguito da convenzione, così come previsto dallart. 28 della legge urbanistica del 1942, la Corte ha affermato linefficacia del piano, con la conseguenza che lindennità va calcolata non considerando il maggior indice di edificabilità da esso previsto, ma quello (minore) del P.R.G..
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