ELETTORATO -AMMINISTRATORE DI SOCIETA' PER AZIONI PARTECIPATA DALLA PROVINCIA IN MISURA INFERIORE AL
ELETTORATO -AMMINISTRATORE DI SOCIETA' PER AZIONI PARTECIPATA DALLA PROVINCIA IN MISURA INFERIORE AL 50 PER CENTO - INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' A PRESIDENTE DELLA PROVINCIA - ESCLUSIONE
SENTENZA N. 626 DEL 14/01/2008
(Sezione Prima Civile, Presidente C. Carnevale, Relatore U. R. Panebianco)
La S.C. ha preso in esame il caso di un amministratore di una società per azioni cui partecipava la provincia quale socio maggioritario, detenendo il 28,24 per cento del capitale sociale, il quale veniva poi eletto a presidente della provincia. La sentenza ha escluso la sussistenza della causa di ineleggibilità prevista dallart. 60, comma 1, n. 10 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) anche per una fattispecie, quale quella in esame, verificatasi prima della modifica della norma da parte dell'art. 14-decies, d.l. 30 giugno 2005, n. 115, convertito in legge dall'art. 1, L. 17 agosto 2005, n. 168. Ha altresì escluso la sussistenza dellipotesi prevista dall'art. 63, comma 1, n. 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per il quale, tra laltro, non può ricoprire la carica di presidente della provincia l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20 per cento di partecipazione da parte della provincia- , in la nozione di vigilanza è diversa da quella di controllo esercitata dallinterno attraverso una preponderante influenza nella formazione della volontà della società, essendo questultima dipendente dalla natura e dallentità della partecipazione e la prima, invece, dallo specifico rapporto fra due soggetti in forza di leggi e/o statuti.