PROCESSO CIVILE GIUDIZIO DI CASSAZIONE ESTINZIONE
ORDINANZA N. 23737 DEL 22/12/2004
(Sezioni Unite Civili, Presidente V. Carbone, Relatore G. Napoletano)
Aderendo ad un orientamento recentemente manifestatosi allinterno della giurisprudenza di legittimità, le Sezioni Unite, nellesaminare una questione di giurisdizione, hanno stabilito, discostandosi dallindirizzo tradizionale, che ove la parte la quale ha proposto ricorso per cassazione vi rinunci, va comunque dichiarata lestinzione del processo per sopravvenuta rinuncia allimpugnazione, anche qualora sia stata eccepita linammissibilità del ricorso.