OBBLIGAZIONI PECUNIARIE SVALUTAZIONE MONETARIA PROVA DEL DANNO (SENTENZA N. 19499 DEL 16/07/20
OBBLIGAZIONI PECUNIARIE SVALUTAZIONE MONETARIA PROVA DEL DANNO
SENTENZA N. 19499 DEL 16/07/2008
(Sezioni Unite Civili, Presidente V. Carbone, Relatore A. Amatucci)
Nel comporre il contrasto di giurisprudenza in ordine alla sufficienza della qualità di imprenditore del creditore ai fini della presumibilità di impieghi antinflattivi della somma non tempestivamente versata dal debitore, le S.U., dopo aver ripercorso la storia dellevoluzione della giurisprudenza in ordine alla prova del danno da svalutazione monetaria nelle obbligazioni pecuniarie, ha affermato i seguenti principi di diritto:
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il creditore che
domandi a titolo di maggior danno una somma superiore a quella differenza è tenuto ad offrire la prova del danno effettivamente subito, quandanche sia un imprenditore, mediante la produzione di idonea e completa documentazione, e ciò sia che faccia riferimento al tasso dellinteresse corrisposto per il ricorso al credito bancario sia che invochi come parametro lutilità marginale netta dei propri investimenti;
in entrambi i casi la prova potrà dirsi raggiunta per limprenditore solo se, in relazione alle dimensioni dellimpresa ed allentità del credito, sia presumibile, nel primo caso, che il ricorso o il maggior ricorso al credito bancario abbia effettivamente costituito conseguenza dellinadempimento, ovvero che ladempimento tempestivo si sarebbe risolto nella totale o parziale estinzione del debito contratto verso le banche; e, nel secondo, che la somma sarebbe stata impiegata utilmente nellimpresa>>.
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in entrambi i casi la prova potrà dirsi raggiunta per limprenditore solo se, in relazione alle dimensioni dellimpresa ed allentità del credito, sia presumibile, nel primo caso, che il ricorso o il maggior ricorso al credito bancario abbia effettivamente costituito conseguenza dellinadempimento, ovvero che ladempimento tempestivo si sarebbe risolto nella totale o parziale estinzione del debito contratto verso le banche; e, nel secondo, che la somma sarebbe stata impiegata utilmente nellimpresa>>.
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